Il periodo transitorio del nuovo Accordo Stato-Regioni per la formazione
Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 prevede un periodo transitorio di 12 mesi, fino al 24 maggio 2026. Durante questo periodo i corsi già regolamentati dai precedenti accordi (come quelli del 2011 e 2016) possono continuare ad essere erogati per altri 12 mesi, rispettando le regole preesistenti.
I corsi non regolamentati dai vecchi accordi, come quelli per lavori in spazi confinati o l’uso di carriponte, devono invece conformarsi subito alle nuove disposizioni, poiché per questi non esiste un regime transitorio.
L’Accordo 2025 chiarisce poi che tutti i corsi svolti prima del 24 maggio 2025, conformi agli accordi precedenti, rimangono validi a tutti gli effetti, purché abbiano rispettato durata, contenuti, metodologia, qualificazione dei docenti e siano correttamente documentati.
È poi necessario precisare che il nuovo Accordo stabilisce chiaramente che la formazione sulla sicurezza ai lavoratori neoassunti deve essere svolta prima che il lavoratore sia adibito alla mansione.
Questa modifica si allinea con l’art. 37 del D.Lgs. 81/08, il quale determina che nessun lavoratore può essere esposto a rischi senza una preventiva formazione adeguata, composta da una formazione generale di 4 ore e una formazione specifica, variabile in base al rischio, con aggiornamento quinquennale obbligatorio.